TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 7.
(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite).

Art. 7.
(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite).

      1. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1o gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

      Identico.

      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.

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